Questa Associazione chiede chiarimenti al Capo di Stato Maggiore Marina riguardanti l’obbligo vaccinale previsto per i militari della Marina e della Guardia Costiera.
Il Sindacato Nazionale Guardiacoste – SI.NA.G. – nell’operare, con costanza, nell’esercizio di rappresentanza sindacale dei propri iscritti, appartenenti alla Forza Armata, pone all’attenzione di codesto Stato Maggiore alcune perplessità segnalateci da una parte di militari, non vaccinati, a seguito della diramazione della circolare esplicativa dello Stato Maggiore della Difesa M -D SSMD REG2021 0228670 10-12-2021, circa le modalità applicative.
Nello specifico molti dei nostri iscritti e non, hanno rappresentato grandissimo disorientamento in ordine alla discrasia delle indicazioni dei militari esclusi dall’obbligo vaccinale, definiti al punto 2 dell’Allegato B alla predetta circolare applicativa, e la nota 23276 in data 27/12/2021 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con la quale sono stati diramati i chiarimenti sull’obbligo vaccinale del Personale della Polizia di Stato.
In particolare, mediante i chiarimenti forniti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sono state definite delle sostanziali integrazioni di posizioni che danno corso all’esenzione
- CONGEDO DI MATERNITÀ Al SENSI DELL’ART. 17 D.LGS. N. 151/2001.
Alla lettera b) del punto 2 allegato B alla Circolare M-D SSMD REG2021 0228670 10-12-2021 indica tra i militari esenti dall’obbligo vaccinale coloro che siano collocati in licenza di maternità/paternità (c.d. astensione obbligatoria di cui al D. L.vo n.151/2001).
Nella nota 23276 in data 27/12/2021 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza viene chiarito che il personale collocato in congedo di maternità previsto dall’art. 17 del decreto legislativo 26/03/2001, n.151 (c.d. maternità a rischio) non è destinatario dell’obbligo vaccinale al pari di quello collocato in congedo obbligatorio di maternità di cui all’art. 16 del medesimo decreto legislativo; - ASPETTATIVA PER INFERMITÀ AI SENSI DELL’ART. 68 D.P.R. N.3/1957.
Alla lettera b) del punto 2 allegato B alla Circolare M-D SSMD REG2021 0228670 10/12/2021 indica tra i militari esenti dall’obbligo vaccinale coloro che si trovano nella posizione di aspettativa e quelli sospesi dall’impiego, laddove non viene precisato se l’estensione è definita anche per il personale in aspettativa avviata d’ufficio anche dopo la data del 27/11/2021.
Nella nota 23276 in data 27/12/2021 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza viene chiarito che non sono soggetti alla procedura d’invito i dipendenti collocati d’ufficio in aspettativa per infermità, anche successivamente alla data del 27/11/2021, specificando che l’aspettativa per infermità prevista dall’art.68 DPR n.3/1957 non dà luogo all’applicazione della procedura di invito in all’esibizione della certificazione vaccinale, salvo che il collocamento in aspettativa sia stato chiesto dal dipendente successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge 26/11/2021, n.172 (quindi, a partire dal 27/11/2021).
Quindi è stato chiarito, senza ogni ragionevole dubbio, che non sono soggetti alla procedura d’invito i dipendenti collocati d’ufficio in aspettativa per infermità, anche successivamente alla predetta data. - CONGEDO PER ASSISTENZA AL FAMILIARE CONVIVENTE DISABILE GRAVE AI SENSI DELL’ART.42, C.5, D.LGS. N.151/2001.
Alla lettera b) del punto 2 allegato B alla Circolare M-D SSMD REG2021 0228670 10/12/2021 non sono stati ricompresi tra i militari esenti dall’obbligo vaccinale coloro che si trovano nella posizione di congedo per assistenza a familiare diversamente abile ex art. 42, c.5, del richiamato D.Lgs. n.151/2001 (c.d. congedo retribuito).
Nella nota 23276 in data 27.12.2021 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza che il personale in congedo per assistenza a familiare diversamente abile ex art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001 è soggetto alla procedura di invito di cui all’art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44/2021, a prescindere dalla durata dello stesso.
E’ stato comunque definito che costituisce esplicita eccezione la posizione di coloro che hanno richiesto il suddetto congedo prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 172/2021 (G.U. n. 228 del 26 novembre 2021), indipendentemente dalla durata dello stesso, i quali, pertanto, non sono destinatari dell’obbligo vaccinale fino al rientro in servizio. Le eventuali domande volte all’estensione temporale di tali congedi sono da considerarsi come mera prosecuzione e, pertanto, il personale continua a non essere destinatario dell’obbligo.
In tale considerazione, eventuali provvedimenti già adottati nei confronti del suddetto personale dovranno essere revocati. - DIPENDENTI ESENTI DALLA CAMPAGNA VACCINALE.
Nell’allegato B alla Circolare M-D SSMD REG2021 0228670 10-12-2021 non sono state fornite le ulteriori indicazioni in ordine al personale esentato dalla campagna vaccinale, diversamente da quanto definito nella nota 23276 in data 27.12.2021 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza; - ISTITUTI CHE ESCLUDONO TEMPORANEAMENTE L’OBBLIGO VACCINALE, CHE SIANO STATI RICHIESTI O CHE SONO INTERVENUTI DOPO L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI INVITO.
Nell’allegato B alla Circolare M-D SSMD REG2021 0228670 10-12-2021 non sono state fornite le ulteriori indicazioni in ordine agli ulteriori istituti che escludono temporaneamente l’obbligo vaccinale, diversamente da quanto definito nella nota 23276 in data 27.12.2021 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza; - MALATTIA CONTRATTA IL GIORNO DELLA PRENOTAZIONE DELLA VACCINAZIONE.
Nell’allegato B alla Circolare M-D SSMD REG2021 0228670 10-12-2021 non sono state fornite indicazioni relative al manifestarsi del caso di personale che abbia regolarmente presentato documentazione attestante la prenotazione della dose vaccinale comunichi di non essere in condizioni di salute tali da potersi vaccinare. - DISCIPLINA DELLA GIORNATA DI SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO.
Nell’allegato B alla Circolare M-D SSMD REG2021 0228670 10-12-2021 non sono state fornite indicazioni regolamentanti la posizione amministrativa della giornata di somministrazione del vaccino, ivi compresa la somministrazione della terza dose.
E’ d’uopo evidenziare che le predette perplessità erano state già oggetto di segnalazione, alla scrivente O. S., ad opera dei nostri iscritti e non nelle settimane precedenti, per cui si confidava nell’emanazione di apposita direttiva da parte di Stamadifesa o di codesto spett.le Stato Maggiore di F.A., e sono state oggetto di ulteriore compulsione a seguito della pubblicazione della summenzionata nota di chiarimento ad opera del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Così come tra l’altro è stato effettuato, con quasi apri contenuto, dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con la nota prot. Nr. m_dg GDAP 478382U in data 27.12.2021.
Le perplessità de quibus appaiono fondate in considerazione che l’estensione dell’obbligo vaccinale, previsto dall’art. 4-ter, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio2021, n. 76, anche al personale appartenente ai comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico, ai sensi del comma 2 lettera b) del D.L. 172/21, dev’essere applicato in maniera orizzontale senza differenze di trattamento tra appartenenti ai differenti comparti.
Il SI.NA.G. chiede che lo Stato Maggiore di F. A. dirami una nota di chiarimento, alla pari di quanto operato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, al fine di fornire uno strumento di gestione omogeneo fra tutti i Comandi per la gestione dei procedimenti.
Roma, lì 29 Dicembre 2021
Il Segretario Generale Nazionale
dr. Pasquale DE VITA