SINDACATO NAZIONALE MARINA

Palombari della Marina Militare Classificati PRIMI presso la U.S. Naval School in FLORIDA

I COMPLIMENTI DEL SINDACATO NAZIONALE GUARDIACOSTE AI DUE PALOMBARI DELLA MARINA MILITARE CHE SI SONO DISTINTI PER  CAPACITA’ E PROFESSIONALITA’ PRESSO LA US NAVAL SCHOOL  “EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL” NELLO STATO DELLA FLORIDA (USA)

ll Sindacato Nazionale Guardiacoste si complimenta con il Sottocapo di 3ª Classe Palombaro MARADINI Alberto ed il Sottocapo di 3ª Classe Palombaro CAPPANERA Nicola, ambedue in forza al Gruppo Operativo Subacquei (G.O.S.) del Comsubin, i quali si sono classificati al primo e al secondo posto del corso “International EOD”.

Roma – Il Sindacato Nazionale Guardiacoste – SI.NA.G. – Come colleghi dei due specialisti sentiamo la necessità di complimentarci con i due palombari del G.O.S. che con il loro splendido risultato hanno tenuto alto il nome della Marina Militare Italiana in ambito internazionale.

I Sottocapi di 3ª Classe Palombari si sono affermati ai primi due posti in graduatoria assoluta, imponendosi sui palombari appartenenti ai 13 paesi esteri partecipanti al corso presso la U.S. Naval School “EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL”, riportando peraltro una media di punteggio altissima di 98,78/100 e 98/100, primato assoluto tra le nazioni aderenti.

Questa ulteriore ennesima prova di eccellenza conferma l’altissima professionalità degli uomini e donne appartenenti ai reparti speciali della Marina Militare.

Articolo pubblicato sul sito “Difesa online”

Dopo questa ennesima dimostrazione di eccellenza che contraddistingue i Reparti Speciali della Marina Militare, orgoglio tutto italiano, il SI.NA.G. auspica un celere e determinante intervento della Politica e delle Istituzioni per una concreta e rapida risoluzione della problematica relativa al mancato riconoscimento del c.d. trascinamento dell’indennità supplementare per incursori – subacquei – aereosoccorritori.

Tale sperequazione trova fondamento nell’art.9 della legge 23/03/83, n.78 (recante l’aggiornamento della legge 05/05/76, n.187, relativa alle indennità operative del personale militare), che a dispetto della sua veste giuridico – formale di c.d. supplementare, in realtà delinea, decisamente meglio delle indennità c.d. fondamentali, la funzione operativa peraltro specificata svolta dal personale incursore e subacqueo.

Il c.d. “trascinamento”, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, «assolve ad una funzione meramente perequativa in favore del personale che, avendo in passato prestato servizi che comportano l’attribuzione di una indennità speciale, superiore a quella operativa di base, non viene più impiegato nello svolgimento di quei particolari servizi. Tale personale ritornando a percepire la sola indennità di base perderebbe così parte degli emolumenti in precedenza ottenuti. In tale quadro interviene il meccanismo del c.d. trascinamento che contempera il decremento economico subito. La maggiorazione, peraltro, essendo attribuita in relazione agli anni di servizio prestati in impieghi particolari (fino a 20 anni) può, complessivamente, essere maggiore della nuova indennità speciale spettante. E di qui il secondo meccanismo perequativo, consistente nella possibilità di optare per il suo mantenimento» (C.d.S. Sez. IV, n.8236/2006).

Il principio sancito dal legislatore, dunque, è quello di mantenere, attraverso un ovvio percorso di anzianità, lo status amministrativo via via guadagnato dall’avente diritto.

Il c.d. trascinamento, dal punto di vista giuridico, opera, o almeno così dovrebbe essere, soltanto sulle indennità c.d. fondamentali data la natura accessoria (e teoricamente poco influente dal punto di vista economico) delle indennità c.d. supplementari.

Questi militari professionisti dei Reparti Speciali, da sempre affermati quale eccellenza internazionale, in vero, sono da tempo dimenticati nelle fasi delle concertazioni per il rinnovo contrattuale laddove non gli è mai stato concesso l’inserimento della loro indennità tra quelle che danno titolo al trascinamento.

Facendo così si priva gli incursori, i sommozzatori e gli aereosoccorritori del godimento di un diritto, quello del c.d. trascinamento dell’indennità economicamente più elevata che, per l’attività espletata, evidentemente gli compete, nonostante faccia parte delle forze speciali assoggettate a particolari rischi di impiego operativo.

Nel momento in cui questi specialisti percettori dell’indennità supplementare in parola cessano di percepirla, non hanno più alcun diritto alla corresponsione della medesima indennità supplementare, né di parte di essa, benché ne abbiano goduto “con continuità” per il periodo di permanenza nella situazione operativa di godimento e subendo, di conseguenza, quel decremento economico che invero il legislatore aveva indicato, legiferando di concerto, di voler prevenire.

In occasione dei lavori di concertazione per il rinnovo contrattuale relativa al triennio 2019 – 2021 del Comparto Difesa il SI.NA.G., con apposita missiva ai Dicasteri della Difesa e della Funzione Pubblica, ha chiesto per il personale militare percettore dell’indennità per brevetto di incursore / subacqueo / aerosoccorritore il trascinamento dei periodi di servizio svolti in particolari condizioni e situazioni di impiego operativo, al fine di compensare e conservare il valore economico del proprio stipendio laddove per motivi spesso sanitari, dovuti all’usura fisica / mentale e/o ad infortuni sul lavoro, il personale, non percettore più dell’indennità e destinato ad altri incarichi, subisca un decremento economico ingiusto.

L’accoglimento dell’istanza avanzata dal SI.NA.G. costituirebbe un tangibile primo segno di gratificazione del personale militare in possesso del brevetto militare di incursore – operatore subacqueo – aereosoccorritore, soprattutto in correlazione dell’ennesima dimostrazione di eccellenza dimostrata dai nostri Reparti Speciali.

Roma, 05 Dicembre 2021

Il Segretario Generale Nazionale

Pasquale DE VITA

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