SINDACATO NAZIONALE MARINA

Incremento indennità di congedo parentale, elevato per mesi uno, dal 30% all’80% della retribuzione.

Questa organizzazione fra militari a carattere sindacale, riporta a favore dei propri iscritti e comunque di tutta quanta la comunità militare nel suo insieme, con particolare riguardo, alla figura della mamma militare, da sempre elemento centrale, delle proprie politiche sociali ( proprio in considerazione delle molteplicità e particolarità dei ruoli svolti ), un breve ma esaustivo sunto, afferente l’intervenuto incremento dell’indennità di congedo parentale, elevato per mesi uno, dal 30% all’80% della retribuzione, così come previsto dalla Legge di bilancio 2023 pubblicata in gazzetta ufficiale lo scorso dicembre 2022.
Cominciamo con il prendere atto, che lo Stato Maggiore Difesa, in attinenza a quanto in essa novellato, con nota avente protocollo M_D AB05933 REG2023 0332943 datata 06-06-2023 , editava la nuova “Guida Tecnica in materia di licenze, permessi e riposi godibili dal personale militare.
In seno alla medesima guida viene altresì trattata la debuttante novella ante menzionata, integrandola a quanto già di norma previsto, riportando nello specifico quanto di seguito.
“Il congedo parentale spetta al militare richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto, compreso il caso in cui non svolga attività lavorativa. Tra un periodo e l’altro deve essere effettuata una ripresa effettiva del servizio. È cumulabile con la licenza ordinaria. La norma base (D.lgs. 151/2001) assicura alla generalità dei lavoratori (militari compresi) il trattamento economico del 30%, nei primi 12 anni di vita del figlio, per un massimo complessivo tra entrambi i genitori di 9 mesi (in tale ultimo periodo sono compresi i 45 giorni a trattamento economico intero riservato al personale militare di cui alla licenza straordinaria fino ad un massimo di 45 giorni annui da fruire, però, nei primi 6 anni del figlio), nel rispetto dei seguenti limiti: 3 mesi al padre (non trasferibili alla madre), 3 mesi alla madre (non trasferibili al padre), ai quali si aggiungono 3 mesi, in alternativa, tra madre e padre. Ed ecco quanto integrato
“Una delle mensilità fruite entro il sesto anno di vita del figlio, viene indennizzata all’80% (in luogo del 30%), limitatamente ad uno dei due genitori”. Quando il congedo parentale eccede i 9 mesi complessivi (nei quali rientrano i 45 giorni di congedo parentale interamente retribuito. Salvo casi di oggettiva impossibilità, il personale è tenuto a preavvisare il Comando/Ente di appartenenza almeno 5 giorni prima della data di inizio del beneficio”.

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