
Il C.U.S.I. risponde alla segnalazione del SI.NA.M. sulle criticità legate alle Competenze accessorie.
Il Centro Unico Stipendiale Interforze informa il SI.NA.M. e gli Enti di vertice in merito alla criticità riscontrata dalla nostra O.S. in sede di liquidazione delle competenze accessorie dell’anno precedente tassate ad aliquota massima.
Salerno – in data 30/09/2024 il Centro Unico Stipendiale Interforze – C.U.S.I. ha inviato una nota indirizzata al SI.NA.M. e agli organi di vertice della Difesa e della Marina, rispondendo alla criticità da noi evidenziata in data 05/09 per il personale militare della Marina (Guardia Costiera inclusa) legata alla liquidazione delle competenze accessorie dell’anno precedente tassate ad aliquota massima.
In data 05/09 la scrivente O.S. ha scritto una nota con la quale rappresentava al CUSI e agli altri organi di vertice, alcune perplessità circa la corresponsione di quegli emolumenti che vengono maturati nell’anno “X”, ma vengono pagati nell’anno “X+1”, venendo assoggettati ad aliquota massima.
Alla luce di quanto sopra esposto, abbiamo chiesto che le competenze accessorie maturate negli ultimi mesi dell’anno e corrisposte in data successiva al 12 gennaio dell’anno successivo debbano essere assoggettate al regime agevolato della tassazione separata, con applicazione dell’aliquota fiscale media e non massima.
Il CUSI, nella risposta datata 30/09, ha rappresentato che l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che “l’applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo sia fisiologica rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi.”
Prendendo atto di quanto comunicato dal predetto Centro Unico, si nutrono perplessità sui quali effettivamente siano i tempi tecnici (o fisiologici) necessari alla corresponsione dei vari emolumenti maturati a fine anno. I motivi che hanno dato origine alle predette perplessità vengono di seguito rappresentati:
- Prima dell’entrata in vigore degli attuali sistemi gestionali, gli enti amministratori di F.A. (Maricommi, Maridist, ecc,) non avevano nessuna difficoltà a liquidare gli emolumenti maturati nell’ultimo trimestre dell’anno precedente con una emissione straordinaria di un cedolino nel mese di gennaio dell’anno successivo; pertanto era corretto applicare la tassazione ad aliquota massima;
- I cosiddetti tempi tecnici da cui trae origine l’attesa fisiologica per il pagamento di quanto spettante, non sono ben definiti, pertanto questa O.S. ritiene che il procedimento amministrativo debba concludersi entro trenta giorni dalla sua origine, così come stabilito dal comma 2 dell’art.2 della Legge 7 agosto 1990 n°241.
In buona sostanza, a parere della scrivente, il ritardo nel pagamento è stato originato con l’entrata in vigore degli attuali sistemi gestionali e pertanto non imputabile alle parti, quindi perfettamente in linea con quanto stabilito dall’ultimo capoverso del comma 1, dell’art. 17 del TUIR che prevede l’applicazione separata dell’imposta su Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) “…omissis… o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”.
Nell’apprezzare la risposta alla problematica sollevata, nello spirito di leale e fattiva collaborazione che si è instaurato, per cercare di risolvere e/o limitare il danno economico in capo al personale militare, faremo un’ulteriore interlocuzione con il C.U.S.I. per eliminare i dubbi interpretativi delle attuali normative in materia sopra riportati.
Per eventuali particolari casistiche, i nostri iscritti sono pregati di sottoporli, tramite email, all’attenzione del supporto amministrativo che dopo un’attenta valutazione della documentazione, nel caso fosse constatata un’errata applicazione della tassazione ordinaria, la trasmetterà al C.U.S.I. il quale opera come sostituto d’imposta per l’eventuale restituzione del danno patito.
Il Segretario Generale Nazionale
dr. Pasquale DE VITA
