SINDACATO NAZIONALE MARINA

Comunicazione dell’Associazione Verso Fondo PRE.SI.DI. – A.P.S.

Il sottoscritto Fabrizio DI MATTEI, in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione Verso Fondo PRE.SI.DI., tende a precisare che:
l’associazione Verso Fondo PRE.SI.DI. – APS, ha natura democratica e senza scopo di lucro ed è costituita tra cittadini italiani, attivi, solidali e responsabili, senza distinzione di sesso, credo politico, appartenenza sociale e/o etnia.

E’ un’associazione democratica costituita con ispirazione della propria organizzazione interna e della propria attività ai principi ed ai valori della Costituzione Italiana.

Costituiscono fondamenti dell’associazione il principio di uguaglianza, il principio di non discriminazione, il principio di democraticità, il principio di solidarietà ed il principio di neutralità.

Costituisce altresì principio fondamentale il principio di legalità, con conseguente obbligo di osservanza di tutte le norme dell’Ordinamento Italiano, ritenendosi che non possa realizzarsi alcuna democraticità e libertà senza legalità.

In tale ottica, l’unicità e l’unità dell’organizzazione sono un bene irrinunciabile che si esplicita, pur salvaguardando ed esaltando il pluralismo interno nell’ambito del confronto e del dibattito che si esercita negli organismi statutari, attraverso l’esecuzione e il pieno sostegno ai deliberati degli organismi statutari che rappresentano sempre e comunque la linea dell’intera Organizzazione.

L’Associazione Verso Fondo Pre.Si.Di – APS è stata iscritta nel Registro per la trasparenza dell’Unione Europea in data 10/02/2019 al N. reg.: 738840333915-5. L’Associazione è stata iscritta nel Registro dei rappresentanti d’interessi della Camera dei Deputati in data 10.02.2019 al N. reg.: 738840333915-5. L’Associazione Verso Fondo Pre.Si.Di. (Previdenza Sicurezza e Difesa) è iscritta nel Registro del Terzo Settore in data 24/09/2018 al N. reg.: 299-MS ed è costituita ai sensi del D.lgs. n. 117/2017.

Ella ha una natura NON commerciale, NON sindacale, NON militare e NON politica. Proprio in tale ottica d’inquadramento la stessa non può definirsi quale organizzazione associativa ricadente nell’ambito prescritto dal comma 1 dell’art. 1475 del C.O.M. (D.Lgs. 66/2010), stante che come anzi precisato l’iscrizione è aperta a qualsiasi cittadino italiano e gli oggetti sociali e statuari non sono interessati dalle problematiche specifiche del personale militare o delle relative istituzioni militari.

Fermo restando la prioritaria finalità di promozione sociale a sostegno dei soggetti svantaggiati, l’Associazione pone tra le proprie finalità costitutive di proporsi quale punto di riferimento per i dipendenti pubblici in regime di diritto pubblico.

Parliamo quindi di dipendenti disciplinati dall’ex art.3 c.1 d.lgs 165/2001 (ossia il personale appartenente ai Vigili del Fuoco, appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento sia civile che militare, appartenete alle Forze Armate, Magistrati, Prefetti, Diplomatici, Avvocati e Procuratori dello Stato), per la promozione e costituzione di un Fondo di Previdenza Complementare, così come individuato dal 2° comma art. 3 D. Lgs 124/1993 e del successivo testo emendativo D.Lgs 252/2005, che, ancora oggi, risultano privi di questa tutela previdenziale.

Il testo recita: “Per il personale dipendente di cui all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.”

Infine, si ritiene doveroso precisare che la scrivente, nell’ambito del proprio percorso formativo in materia previdenziale, nel tempo ha proceduto ad avanzare istanza di riconoscimento in sanatoria ai sensi dell’art.1475 c.1 del C.O.M. al fine di aggiungere alla propria titolarità, derivante dal D.lgs. n. 124/93, la capacità concertativa per il personale militare.

Detta istanza, presentata al Ministero della Difesa, è stata rigettata.

La scrivente Associazione non ha impugnato tale rigetto in sede giudiziale, in quanto la stessa non ha le caratteristiche e connotazioni di Associazione Professionale fra Militari, considerato che l’iscrizione è aperta a tutti, ergo non prevista solo per personale militare, e che le proprie finalità costitutive e statuarie non esauriscono i requisiti limitativi previsti dall’Ordinamento Militare.

A dimostrazione di quanto fatto cenno, l’Associazione ha inteso sottoscrivere numerosissimi accordi di partenariato con sindacati militari e non militari per giungere a quella titolarietà che ha già reso la scrivente – secondo il principio cardine della sussidiarietà orizzontale – titolare dell’interesse pubblico e generale nello specifico riguardo della tematica della previdenza complementare.

Si autorizza la diffusione e l’uso della presente nota in ogni sede.

Con la più viva cordialità.

Il Legale Rappresentante

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