SINDACATO NAZIONALE MARINA

PER IL F.E.S.I. (FONDO PER L’EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI) IL SI.NA.M. CHIEDE CHIAREZZA

SI.NA.M. – da un’attenta analisi delle norme che disciplinano il Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali sono emerse ben quattro categorie/situazioni di servizio escluse dalla maggiorazione dei calcoli.

Questa Organizzazione Sindacale solleva una questione di disparità di trattamento nei confronti di categorie di colleghi e di particolari situazioni di servizio finora esclusi dalle maggiorazioni dei calcoli delle giornate utili del FESI.

Il Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali è stato istituito nel 2014, un emolumento rivolto al personale militare della Difesa dal Grado di Capitano e corrispondenti a scendere fino al Grado di Graduato e corrispondenti, che viene erogato nell’anno in corso, riferito però all’anno precedente.

Gli importi da erogare vengono fuori da una serie di calcoli e tabelle che, nel corso degli anni, hanno subito diverse modifiche, tese sempre ad allargare la platea dei beneficiari.

Le variazioni intercorse negli anni hanno visto nascere una serie di maggiorazioni delle indennità da erogare per particolari incarichi e situazioni di servizio.

Orbene valutando che negli anni passati alcuni colleghi non hanno visto riconosciuto tale diritto, riteniamo doveroso chiedere di apportare alcune varianti e modifiche per i prossimi calcoli da adoperare per il FESI 2024 riferito all’anno 2023, cercando di includere le seguenti categorie che, almeno nell’ultima tornata sono state escluse.

1) Specifici Incarichi – Soccorritore Marittimo

Nel D.M. 31/05/2022, relativo al FESI 2021, nella Tab.4 – Specifici Incarichi, è inserito, fra il personale militare a cui spetta la maggiorazione del compenso giornaliero lordo anche il Soccorritore Marittimo, impiegato su Unità Navali del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera per l’esercizio della funzione di soccorso e salvaguardia della vita umana in mare. 

Fattispecie smentita un anno dopo. 

2) Particolari Incarichi e Situazioni di Servizio – Personale che svolge Attività Notturna

Per questa particolare categoria di colleghi le norme prevedono che gli spetta la maggiorazione del 5% del compenso giornaliero lordo per le sole giornate di servizio prestato “in presenza”, quando la normale attività lavorativa protratta continuativamente per almeno 4 ore nell’orario che va dalle 22:00 alle 06:00 non è remunerata con compenso per lavoro straordinario, con recupero compensativo o con compenso forfettario o altri compensi previsti per tale prestazione lavorativa.

Lo svolgimento dell’attività notturna del personale in questione, impiegato in turni continuativi, viene remunerata con la c.d. “Indennità di turno”, escludendo di fatto il personale turnista della M. M. e delle C. P. dalla maggiorazione prevista. 

3) Specifici Incarichi – Esclusione del personale percettore di Indennità di Comando

Attualmente al personale militare non percettore di indennità di impiego operativo supplementare di comando, che viene chiamato a svolgere uno degli incarichi specifichi, attribuita in maniera certa e documentata, riportati nella tabella 4, compete una maggiorazione pari al 20% del compenso giornaliero lordo per le sole giornate di servizio prestato nella modalità “presenza effettiva e/o lavoro agile”.

Pertanto chiediamo che il predetto personale militare della Marina e della Guardia Costiera benefici della predetta maggiorazione, considerato che i percettori della c.d. “indennità di Comando” si configurano nel Capo Nucleo/Sezione/Servizio, i quali ricoprono incarichi di alta responsabilità Operativa e Amministrativa e, nella maggior parte dei casi, tali incarichi sono esperiti quale ulteriore secondo incarico.

4) Personale escluso dal FESI: Militari in terapie salvavita

Le norme che disciplinano il FESI, e le modalità di calcolo, prevede che ogni altra assenza non da diritto alla maturazione di cui al compenso, indipendentemente dalla fruizione su base giornaliera od oraria.

 La Direzione Generale per il Personale Militare con Circolare M_D GMIL2 VDGM II SSS 2014/1110977 del 10/01/2014 ha sancito che in caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita e altre assimilabili, secondo indicazione dell’Ufficio Medico Legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, sono esclusi dal computo dei giorni di licenza straordinaria o di aspettativa.

 

I predetti giorni di assenza sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’amministrazione.

Il Segretario Generale Nazionale

dr. Pasquale DE VITA

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