Volge al termine il calvario della PREVIDENZA COMPLEMENTARE delle Forze Armate e di Polizia:
Il 4 Aprile 2022 è nato finalmente il Fondo di Previdenza Complementare per il personale appartenente al Comparto Difesa e Sicurezza.
Il SI.NA.G. congiuntamente ai sindacati SIM Guardia di Finanza – UNARMA A.S.C. – S.I.L.M.E. – S.I.L.M.A. – N.S.P. – C.O.S.P. PENITENZIARIO – CIISA PENITENZIARIO e l’Associazione Verso Fondo PRE.SI.DI. APS hanno dato vita, per atto pubblico, al Fondo Pensione PRE.SI.DI.
Roma – Il Sindacato Nazionale Guardiacoste – SI.NA.G. – “Non possiamo non esultare per il personale tutto appartenente ai comparti Difesa e Sicurezza – scrive in una nota il SI.NA.G. – in quanto dopo quasi 27 anni il personale in divisa potrà vedere la possibilità di una stabilizzazione del proprio sistema previdenziale. Infatti il 4 aprile 2022 è stato costituito, per atto pubblico, il Fondo Pensione Complementare denominato PRE.SI.DI.”, un fondo collettivo chiuso.
Per fondi pensione chiusi (o negoziali) si intendono tutti i fondi pensione destinati a specifiche categorie professionali o a dipendenti di una singola grande azienda.
Sono quindi detti “chiusi”, perché non aperti a tutti ma a disposizione solo di una categoria di lavoratori.
Questo il caso del Fondo Pensione PRE.SI.DI., costituito ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. b) e del D.lgs. n.124/93 e del D.Lgs. n.252/2005, inerente alla disciplina delle forme pensionistiche complementari; ed in particolare l’art.3 c.2 in relazione all’istituzione di fondi pensione sulla base di accordi tra lavoratori.
Una forma pensionistica complementare, inizialmente a carattere collettivo non negoziale a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, da attuare mediante costituzione del Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per il personale in regime di diritto pubblico non contrattualizzato di cui all’Art. 3 c.1 del D.Lgs. n.165/2001 – promossi da loro Associazioni – che non coinvolgono il datore di lavoro.
Questi diventa “negoziale” quando nell’ambito della concertazione/contrattazione dei sindacati o delle associazioni di categoria dei lavoratori viene stabilita la fonte di alimentazione.
Inoltre i lavoratori dipendenti possono decidere di integrare i versamenti contributivi anche mediante il conferimento al Fondo del trattamento di fine rapporto (TFR), laddove nel caso del personale in regime di diritto pubblico non contrattualizzato è il TFS per il quale si deve definire la procedura per contrattazione, non anche per assunto normativo.
Non esiste obbligo alcuno per il lavoratore a versare il TFR (TFS) ma è una facoltà soggettiva riservata unicamente in capo al lavoratore (militare/Poliziotto nel caso di specie).
Roma,13 Aprile 2022
Il Segretario Generale Nazionale
Pasquale DE VITA
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